PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di favorire l'inserimento e il reinserimento delle donne disabili nel mondo del lavoro, attraverso l'adozione di misure, denominate «azioni positive per le donne disabili», che prevedono anche forme di agevolazioni fiscali e contributive per il datore di lavoro, pubblico e privato, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono una effettiva integrazione lavorativa delle donne disabili.
      2. Le agevolazioni contributive previste dalla presente legge si applicano alle lavoratrici che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 2.
(Agevolazioni contributive per contratti
di lavoro a tempo indeterminato).

      1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne disabili, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
      2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente alla intervenuta disabilità.

 

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Art. 3.
(Agevolazioni contributive per contratti di lavoro diversi).

      1. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta che assumono donne disabili con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti.
      2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente alla intervenuta disabilità.

Art. 4.
(Contratto di apprendistato).

      1. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni.
      2. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuato dal datore di lavoro, di intesa con il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni.
      3. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del comma 1, è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti.

 

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      4. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del comma 1 può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.
      5. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato di cui al comma 1, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.

Art. 5.
(Sostegno alla formazione e all'assistenza personale).

      1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che realizzano specifici corsi di formazione professionale per le donne disabili, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.
      2. A favore delle lavoratrici disabili di cui alla presente legge, l'importo massimo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare previsti dal comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è pari a 2.600 euro.

Art. 6.
(Servizi per l'inserimento e agevolazioni informative).

      1. I comitati tecnici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, o, qualora non ancora istituiti, gli organi competenti, provvedono a fornire alle lavoratrici disabili il supporto necessario per agevolarne l'integrazione, fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di garantire un pieno e adeguato inserimento nella struttura lavorativa.

 

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Art. 7.
(Misure per il sostegno psico-fisico).

      1. La consigliera di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, è la figura di raccordo tra la struttura aziendale e i servizi sociali sanitari e educativi presenti sul territorio, con la funzione di garantire alla lavoratrice disabile la necessaria assistenza sul posto di lavoro, con cadenza periodica, almeno bimestrale, e presso una sede messa a disposizione, ove possibile, dal datore di lavoro. La consigliera individua, altresì, con la lavoratrice interessata, le modalità per il sostegno psico-fisico alla medesima lavoratrice.
      2. Per le tipologie di contratto di lavoro di cui agli articoli 2 e 3, il datore di lavoro, su semplice richiesta della lavoratrice disabile, è obbligato a concedere permessi straordinari di assenza dal lavoro, nel limite massimo di sei ore mensili, da computare in relazione e in proporzione alla natura del contratto sottoscritto, utilizzabili anche cumulativamente e continuativamente per la fruizione di prestazioni di sostegno psico-fisico al lavoro.

Art. 8.
(Sostegno alla mobilità).

      1. Per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

Art. 9.
(Monitoraggio).

      1. Nella relazione di cui all'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da presentare al Parlamento ogni due anni, il

 

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Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a riferire in forma dettagliata e analitica, tenendo conto della differenza di genere, sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.